Regali in denaro sotto la lente del Fisco: rischi di dover pagare le tasse anche se non vuoi, proteggiti così
Regali in denaro: quando si devono dichiarare e quali tasse si pagano. Come è possibile difendersi dal Fisco.
La questione fiscale legata ai soldi regalati rappresenta un tema di grande interesse per molti contribuenti che si domandano se tali somme debbano essere dichiarate al Fisco e se su di esse debbano essere pagate tasse. In particolare, si tratta di capire quali sono le differenze giuridiche e fiscali tra regalo e donazione, e quali obblighi comportano per chi riceve denaro in regalo.
Regalo e donazione: un unico concetto giuridico con implicazioni fiscali
Sotto il profilo legislativo, i termini regalo e donazione sono da considerarsi sinonimi. L’articolo 769 del Codice civile definisce la donazione come un contratto con cui una parte arricchisce un’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione. La donazione, pertanto, consiste in un atto di liberalità che trasferisce un valore patrimoniale senza corrispettivo.
Di conseguenza, anche i soldi regalati rientrano in questa categoria e sono soggetti alle stesse regole. L’articolo 782 c.c. stabilisce che la donazione deve avvenire per atto pubblico davanti a un notaio, con la presenza di due testimoni, pena la nullità. Tuttavia, l’articolo 783 prevede una deroga per le donazioni di modico valore: in questi casi non è necessaria la forma dell’atto pubblico, purché vi sia la consegna del bene.
La definizione di modico valore non è fissata dalla legge in termini assoluti, ma va valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante. Per esempio, una somma che può essere considerata modica per un soggetto con un patrimonio elevato potrebbe non esserlo per un altro con mezzi limitati.

Dal punto di vista fiscale, i soldi regalati non concorrono alla formazione del reddito imponibile e quindi non sono soggetti a Irpef. Ciò significa che tali somme non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, né tassate come reddito personale. Tuttavia, esiste un’imposta specifica, chiamata imposta di donazione, che può essere dovuta in caso di valori rilevanti.
L’imposta di donazione si applica quando la donazione supera determinate soglie di franchigia, che variano in base al grado di parentela tra donante e donatario. Per esempio:
- Tra coniugi, genitori e figli la franchigia è di 1 milione di euro, con aliquota del 4% sulla parte eccedente;
- Tra fratelli e sorelle la franchigia è di 100.000 euro, con aliquota del 6%;
- Per altri parenti fino al quarto grado o soggetti estranei, non sono previste franchigie e l’aliquota è dell’8%.
Se la donazione è inferiore a questi limiti o di modico valore, non si paga alcuna imposta.
Limiti formali e sostanziali nei regali in denaro
Anche se non esistono limiti legali all’ammontare dei soldi che si possono regalare, la normativa prevede alcune limitazioni formali e sostanziali per evitare pratiche elusive o problematiche fiscali.
Dal punto di vista formale, se il regalo in denaro supera i 4.999 euro, il trasferimento deve avvenire con mezzi tracciabili come bonifico bancario o assegno, in modo da consentire la verifica da parte del Fisco. Il denaro contante non può essere utilizzato oltre questa soglia.
Sul piano sostanziale, le donazioni non devono ledere i diritti degli eredi legittimari, cioè coloro che sono tutelati dalla legge per ricevere una quota minima del patrimonio. Se la donazione comporta un impoverimento eccessivo del donante a discapito degli eredi, può essere impugnata in sede giudiziaria.
Un altro aspetto rilevante riguarda le donazioni indirette, ossia quelle operazioni che, pur non formalmente costituendo donazioni, producono effetti equivalenti, come il pagamento di un debito o l’acquisto di un bene a favore di un’altra persona.
Anche queste possono essere soggette all’imposta di donazione, soprattutto se vengono registrate volontariamente o accertate dall’Amministrazione finanziaria. In caso di accertamento, l’aliquota applicata è generalmente dell’8%, indipendentemente dal grado di parentela, a scopo sanzionatorio.